Regolazione della morosità

In caso di mancato pagamento della bolletta/fattura da parte dell’utente finale e trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della stessa, Bim Gestione Servizi Pubblici può procedere con l’avvio delle procedure per il contenimento della morosità, in ottemperanza con quanto stabilito dalla Delibera ARERA 311/2019/R/IDR (REMSI).

In caso di mancato pagamento e trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza, Bim Gestione Servizi Pubblici invia una comunicazione di SOLLECITO BONARIO DI PAGAMENTO, mediante raccomandata A/R o PEC, nel quale viene riportato:

  • il riferimento ai documenti insoluti;
  • l'importo totale da saldare;
  • il termine entro il quale l’azienda può avviare la procedura di costituzione in mora;
  • le modalità con cui l'utente può comunicare l'avvenuto pagamento;
  • l’informazione in merito alla possibilità di richiedere una rateizzazione;
  • il bollettino precompilato;
  • i recapiti del gestore;
  • le previsioni regolatorie relative ai termini che devo essere rispettati e, in particolare, gli effetti circa la procedura di limitazione/ sospensione e disattivazione della fornitura.

Trascorso inutilmente il termine di 25 giorni solari dalla scadenza del sollecito bonario senza che l’utente abbia provveduto ad effettuare il saldo della morosità a suo carico, Bim Gestione Servizi Pubblici invia all'utente una comunicazione di COSTITUZIONE IN MORA mediante raccomandata A/R o PEC, riportando le seguenti informazioni:

  • il riferimento ai documenti insoluti;
  • l'importo totale da saldare;
  • il riferimento al numero ed alla data di ricevimento del sollecito bonario;
  • l’informazione in merito alla possibilità di richiedere una rateizzazione;
  • le modalità con cui l'utente può comunicare l'avvenuto pagamento;
  • i recapiti del gestore;
  • l’informazione in merito agli indennizzi in favore dell’utente;
  • il termine ultimo entro il quale va effettuato il pagamento, in difetto del quale Bim Gestione Servizi Pubblici può avviare la procedura di limitazione/sospensione e disattivazione

Riferimenti:
articoli 3, 4 e 7 dell’Allegato A (REMSI) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 311/2019/R/idr del 16/07/2019

RATEIZZAZIONE: Bim Gestione Servizi Pubblici garantisce all'utente finale un piano di rateizzazione, avente durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili e con periodicità corrispondente a quella di fatturazione (salvo diverso accordo fra le parti). L'utente, se interessato, è tenuto ad inviare l'adesione al piano di rateizzazione, entro il quinto giorno antecedente il termine ultimo entro il quale effettuare il pagamento e contestualmente al pagamento della prima rata.

  • In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, l’utente è tenuto ad effettuare il saldo totale dell’importo oggetto di costituzione in mora, maggiorato degli interessi di mora ed al netto delle rate già pagate, entro 20 giorni solari dalla scadenza della rata non pagata.

Decorso tale termine, Bim Gestione Servizi Pubblici può procede, senza ulteriori avvisi, con la limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura.

Riferimenti:
articolo 5 dell’Allegato A (REMSI) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 311/2019/R/idr del del 16/07/2019

Riferimenti:
articolo 2 dell’Allegato A (REMSI) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 311/2019/R/idr del 16/07/2019

LIMITAZIONE: è la procedura prevista per le sole utenze di tipo “Domestico Residente”, con la quale viene ridotto il flusso di acqua erogata all'utente finale, in caso di morosità, garantendo il quantitativo essenziale della risorsa (50 litri abitante/giorno).

SOSPENSIONE: è la procedura attraverso la quale Bim Gestione Servizi Pubblici interrompe l'erogazione del servizio, senza la preventiva azione di limitazione della risorsa idrica, qualora la morosità sia relativa a forniture con uso diverso dal “Domestico Residente”.

Per le sole utenze di tipo Domestico Residente, con esclusione di quelle indicate nell'art. 2 delibera 311/2019 ARERA, Bim Gestione Servizi Pubblici può procedere alla sospensione del servizio solo successivamente:

  • al mancato pagamento delle bollette, qualora la morosità sia superiore ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato (riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora);
  • all'intervento di limitazione (se fattibile);
  • all'invio di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell’impossibilità tecnica di procedere con la limitazione.

Le spese per l’intervento di sospensione sono a carico dell’utente, solamente qualora l’importo riferito al mancato pagamento, superi di 3 volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto per i consumi in fascia agevolata.

DISATTIVAZIONE: è la procedura prevista nel caso in cui si verifichi la manomissione dei sigilli o del limitatore di flusso oppure quando l'utente non provvede ad onorare gli obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti, attraverso la quale Bim Gestione Servizi Pubblici procede con la disattivazione della fornitura, con contestuale risoluzione del contratto e rimozione del contatore.

LIMITAZIONE, SOSPENSIONE E DISATTIVAZIONE: non possono essere eseguite nei giorni di venerdì e sabato, nei giorni festivi e nei giorni che precedono i festivi.

PROCEDURE DI SOSPENSIONE E DISATTIVAZIONE DELLE FORNITURE NON DISALIMENTABILI:

Bim Gestione Servizi Pubblici non procede con la sospensione e disattivazione delle utenze, nel caso in cui le stesse risultino beneficiarie del bonus idrico oppure siano riferite agli “usi pubblici non disalimentabili” quali, ad esempio: scuole, caserme, carceri ecc.

Riferimenti:
articolo 7 dell’Allegato A (REMSI) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 311/2019/R/idr del 16/07/2019

UTENZE CONDOMINIALI: In caso di utenza “condominiale”, Bim Gestione Servizi Pubblici non può procedere alla limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura se, entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora, l'utente ha provveduto ad effettuare un pagamento parziale, pari ad almeno il 50% dell'importo totale  dovuto.

Trascorsi 6 mesi dal pagamento parziale, senza che il condominio abbia provveduto a saldare l’importo dovuto, Bim Gestione Servizi Pubblici procede con le azioni di limitazione/sospensione e disattivazione.

Riferimenti:
articolo 7 dell’Allegato A (REMSI) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 311/2019/R/idr del 16/07/2019

RIATTIVAZIONE: è la procedura che Bim Gestione Servizi Pubblici è tenuta ad effettuare, per riattivare la fornitura limitata/ sospesa o disattivata per morosità, che deve essere eseguita entro 2 giorni feriali (lunedì – sabato*) dalla data di comunicazione di avvenuto pagamento da parte dell'utente finale.

*Qualsiasi comunicazione inviata a Bim Gestione Servizi Pubblici oltre le ore 18:00 verrà considerata come ricevuta il giorno successivo.

Riferimenti:
articolo 9 Allegato A (REMSI) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 311/2019/R/idr del 16/07/2019;

Articoli 12 e  13 Allegato A (RQSII) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 655/2015/R/idr del 23/12/2015

INDENNIZZO: Bim Gestione Servizi Pubblici è tenuta a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari ad  Euro trenta (30,00):

  • in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
  • in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.5 delibera 311/2019 ARERA;
  • qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
  • qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale abbia comunicato l’avvenuto pagamento, nei tempi e con le modalità previste dall'art. 6 delibera 311/2019 ARERA.

Bim Gestione Servizi Pubblici è tenuta a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari ad Euro dieci (10,00), qualora:

  • l’intervento di limitazione, sospensione, disattivazione per morosità, sia stato effettuato in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
  • l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità indicate nell'art. 5 delibera 311/2019 ARERA;
  • non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento art. 3 delibera 311/2019 ARERA.

Bim Gestione Servizi Pubblici non può richiedere alcun corrispettivo o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o riattivazione in tutti i casi in cui sia tenuto a indennizzare il medesimo utente.

Riferimenti: articolo 9 Allegato A (REMSI) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 311/2019/R/idr del 16/07/2019